
Al Signor SINDACO
del Comune di Gioia del Colle
Dott. Piero Longo
Oggetto: Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana di Gioia del Colle. (Deliberazione del Consiglio Comunale N°32 del 16 giugno 2010 );
Osservazioni presentata ai sensi del comma 3 dell’art.11 della L.r. 20/2001 e ai sensi dell’art.9 della legge n.241/90.
PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale di Gioia del Colle, con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 16/06/2010, ha adottato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 3 della L.r. n. 21/2008, i Partiti sottoscrittori del presente documento, ritengono opportuno formulare ufficialmente le seguenti
OSSERVAZIONI
- Il 1° comma dell’art.3 della L.r. 21/2008 (Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana) testualmente recita: “I Comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, applicando le procedure previste dai comma 1,2 e 3 dell’art.11 della L.r. 20/2001. In sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. La mancata approvazione entro tali termini non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulla quale il Consiglio Comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni”.
La Regione Puglia, con questa legge, ha di fatto consentito di avviare processi di innovazione e di sviluppo della città con particolare riferimento alla riqualificazione urbana e alla rivitalizzazione dei contesti urbani periferici e marginali o comunque degradati. Il presupposto essenziale di tale legge, non è quello di adottare un documento di principi ma di stimolare l’intera città a ragionare sui luoghi dei contesti urbani, allo scopo di sollecitare un’ampia discussione e attivare un percorso di partecipazione civica e di coinvolgimento di altri enti e forze sociali, economiche e culturali nell’elaborazione e attuazione dei programmi di rigenerazione del territorio.
PER QUANTO DETTO, SI OSSERVA CHE:
1) Gli ambiti territoriali come definiti dalla più volte citata legge regionale risultano individuati dal C.C., in prima e in seconda lettura, in violazione dell’art. 3 comma 1: ( “…da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti…”) . Tale modus operandi contrasta in modo stridente con la ratio della legge regionale che, innovando profondamente la produzione legislativa, opera un’inversione di rotta: il futuro dell’assetto urbano non è più affidato alle sole rappresentanze istituzionali, ancorché legittimamente eletti, ma anche ai residenti che, con il loro diuturno lavoro contribuiscono in modo significativo alla sua crescita economica, sociale e culturale. Sul territorio non vi è stata alcuna iniziativa preventiva da parte della Pubblica Amministrazione che abbia coinvolto gli abitanti per mettere a punto e definire gli ambiti territoriali (art. 1) oggetto degli interventi, né tantomeno è stato portato alla conoscenza dei Consiglieri Comunali nei tempi giusti per un adeguato approfondimento. Oltretutto, nel corso dell’adunanza del Consiglio Comunale, a seguito di una sospensione di oltre 7 ore, gli ambiti territoriali individuati nella proposta di deliberazione, venivano ampliati di oltre 10 ettari.
2) Gli ambiti territoriali ricompresi nell’allegato 02 della detta deliberazione consiliare n. 32 / 2010 non includono, se non in pochi casi, “…l’ambiente costruito…” (art. 2 comma 1) e non possono considerarsi, quindi “… ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati…”.
3) La giurisprudenza urbanistica e la stessa Regione Puglia, non hanno mai chiarito del tutto, se la decadenza del quinquennio preordinato all’esproprio comporti la decadenza della tipizzazione, ed i comuni hanno dovuto ricorrere a complesse formulazioni interpretative. Pertanto, la decisione di definire l’ambito di intervento edilizio, da parte del Comune di Gioia del Colle, in zone di dubbia destinazione urbanistica, può alterare il disegno organico e funzionale della città.
4) Si evidenziano, inoltre, forti perplessità circa il rispetto dei fabbisogni minimi di zone a servizi per la popolazione residente, così come definite dal DM 1444/68, in quanto il realizzarsi di nuovi insediamenti residenziali in zone già destinate a servizi, richiederebbe l’esigenza di ampliare tali aree.
5) Le vere intenzioni del documento, però, emergono nella parte centrale della relazione, che manifesta l’esigenza, richiamata dal DPP al PUG datata 2005, di n. 3.113 stanze al 2020 per un incremento di popolazione previsto pari a n. 3.120 unità, esigenza del tutto opinabile, non essendovi all’orizzonte nessuna ragionevole previsione di incremento demografico.
E’ illuminante a riguardo, un’indagine condotta presso l’ufficio anagrafe del Comune di Gioia del Colle che ha fornito le seguenti risultanze: dal 13 dicembre 1989 al 31 dicembre 2009 i residenti – fra i quali sono ricompresi numerosissimi emigrati all’estero – sono passati da 27.355 unità a 28.017, con un incremento di 662 unità, pari al 2,42% con un picco fra 2003 e 2008 in concomitanza con la realizzazione delle lottizzazioni poste a Nord dell’abitato e un decremento di 162 unità nel 2009. Non si condivide, quindi, la previsione che vi sia un’improcrastinabile esigenza di cementificare ulteriormente il nostro territorio.
6) La relazione, a pag. 7, recita: “…il quadro conoscitivo è costituito dalla strumentazione urbanistica vigente, dal complesso degli atti tecnici ed amministrativi costituitisi in occasione della variante al PRG per l’adeguamento alla L.R. 56 / 80”. Così come formulata, la frase indurrebbe a ritenere che il Comune di Gioia del Colle abbia adeguato il PRG alla Legge 56 / 80 con formale atto deliberativo. Il che è palesemente infondato in quanto il Comune non ha mai adeguato il PRG alla L. 56/80 e dal 2005 sono in corso le procedure per l’adozione del PUG;
7) Si tratta, incontestabilmente, di un refuso l’affermazione contenuta a pag. 10 “…ambito B ex Cantina Sociale ormai in disuso, connotata nel PRG vigente connotata da una tipizzazione mista F1 e F2…”. L’area di che trattasi, invece, è tipizzata D2.
8) La necessità di individuare nuovi ambiti territoriali per fabbisogni abitativi di edilizia residenziale sociale, si scontra con la situazione di stallo in cui versa il Programma di Recupero Urbano ( PRU ) già approvato dalla Regione Puglia in cui sono già state perimetrate le aree interessate all’edilizia residenziale convenzionata e parzialmente edificate.
9) L’impostazione data allo strumento della rigenerazione urbana rischia di trasformarsi in una maxi variante al vigente PRG, realizzata in modo giuridicamente irrituale e travisando lo spirito e la lettera della legge regionale n. 21 / 2008.
Nel mentre si conviene sull’opportunità dell’inserimento nel DP del Centro storico, del quartiere San Vito, degli ambiti di riqualificazione infrastrutturale, di progetti di OO.PP., si ritiene altresì che debbano essere inserite tutte le maglie della zona A2 e tutti i restanti quartieri della città, espungendo però, tutti gli ambiti che non risultano costruiti.
Questi potranno essere oggetto, unitamente all’intero territorio, di un approfondito esame in sede di redazione del nuovo strumento urbanistico generale.
Gioia del Colle lì, 2 agosto 2010
I SEGRETARI
Partito Democratico
Italia dei Valori
Democratici per Ludovico
Federazione della Sinistra
Unione di Centro
La Puglia Prima di tutto
Partito Socialista
